L’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI rappresenta la "dimostrazione della esistenza dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e gestionale" che una impresa deve possedere per ottenere l'affidamento di lavori pubblici.
Con l'entrata in vigore della "MERLONI", Legge Quadro sui Lavori Pubblici n. 109 del 11/02/1994 e s.m.i. (sostituita dal Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 163/2006) e con l’approvazione del Regolamento per la Qualificazione delle Imprese di costruzione (D.P.R. 25/01/2000 n. 34) che disciplina il sistema unico di qualificazione, è stata completamente annullata l'efficacia della iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori.
A partire dal 1 gennaio 2002 tutte le imprese che intendono partecipare ad appalti pubblici di importo superiore ai 150.000 € devono possedere l’Attestazione di Qualificazione SOA (ex DPR 34/2000).
In sede di gara d’appalto la presenza dell’Attestazione delle imprese partecipanti deve essere verificata da tutte le stazioni appaltanti pubbliche (di cui all’art. 32 del D.lgs. 163/2006):
· Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti ed amministrazioni locali, loro associazioni e consorzi nonché altri organismi di diritto pubblico;
· Concessionari di lavori pubblici, concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, aziende speciali, società con capitale pubblico, concessionari di servizi pubblici, etc.
L'attestazione di qualificazione rilasciata dalle SOA costituisce, pertanto, condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di ordine speciale compreso il sistema di qualità.
DURATA DELL’ATTESTAZIONE
CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE
CLASSIFICHE DI IMPORTO
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
CONSORZIO STABILE
TABELLA REQUISITO QUALITA'
INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE