CONSORZIO STABILE

La nuova normativa sui LL.PP. ha introdotto l'istituto giuridico dei Consorzi stabili (art.12 della Legge n.109/94).
Il Consorzio è stabile se possiede le seguenti caratteristiche:

1.      è costituito da non meno di tre consorziati;

2.      i consorziati hanno deciso di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici per non meno di cinque anni;

3.      i consorziati hanno una struttura comune per svolgere la suddetta attività.

Il contratto di consorzio deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e deve contenere una serie di elementi, quali:

a) l'oggetto;
b) la sede;
c) gli obblighi assunti;
d) i contributi dovuti dai consorziati;
oltre agli elementi previsti dall'art. 2603 del Codice Civile.

Per tale tipo di consorzio i requisiti di ordine generale dovranno essere accertati, oltre che in capo al consorzio, anche in capo a ciascuna delle singole imprese consorziate.

Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al paragrafo 3.7, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.

Per la qualificazione di un Consorzio alla classifica di importo illimitato deve essere verificato uno dei seguenti requisiti:

a) almeno una tra le imprese consorziate è in possesso dell’attestazione per l’importo illimitato,

b) oppure, in alternativa, almeno una tra le imprese consorziate è in possesso dell’attestazione per la classifica VII e almeno due con classifica V o superiore,

c) oppure, in alternativa, che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI.

Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per il riconoscimento dell’esistenza del sistema qualità certificato è sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate.

Il Consorzio deve avere un proprio Direttore Tecnico che deve essere persona diversa dai Direttori Tecnici delle imprese consorziate.