CONSORZIO
STABILE
La nuova normativa sui LL.PP. ha introdotto l'istituto
giuridico dei Consorzi stabili (art.12 della Legge n.109/94).
Il Consorzio è stabile se possiede le seguenti caratteristiche:
1.
è
costituito da non meno di tre consorziati;
2.
i
consorziati hanno deciso di operare in modo congiunto nel settore dei lavori
pubblici per non meno di cinque anni;
3.
i
consorziati hanno una struttura comune per svolgere la suddetta attività.
Il contratto di consorzio deve
essere redatto in forma scritta a pena di nullità e deve contenere una serie di
elementi, quali:
a) l'oggetto;
b) la sede;
c) gli obblighi assunti;
d) i contributi dovuti dai consorziati;
oltre agli elementi previsti dall'art. 2603 del Codice Civile.
Per tale tipo di consorzio i
requisiti di ordine generale dovranno essere accertati, oltre che in capo al
consorzio, anche in capo a ciascuna delle singole imprese consorziate.
Il consorzio stabile si
qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese
consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata
categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente
alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Qualora la somma
delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle
classifiche di cui al paragrafo 3.7, la qualificazione è acquisita nella
classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla
somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale
somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari
della metà dell'intervallo tra le due classifiche.
Per la qualificazione di un
Consorzio alla classifica di importo illimitato deve essere verificato uno dei
seguenti requisiti:
a) almeno una
tra le imprese consorziate è in possesso dell’attestazione per l’importo
illimitato,
b) oppure, in
alternativa, almeno una tra le imprese consorziate è in possesso
dell’attestazione per la classifica VII e almeno due con classifica V o
superiore,
c) oppure, in
alternativa, che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con
qualificazione per classifica VI.
Per la qualificazione per
prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per il riconoscimento
dell’esistenza del sistema qualità certificato è sufficiente che i
corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese
consorziate.
Il Consorzio deve avere un
proprio Direttore Tecnico che deve essere persona diversa dai Direttori Tecnici
delle imprese consorziate.