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Consorzi stabili e direttori tecnici, i chiarimenti di Anac

Nel Comunicato del 31 gennaio le indicazioni interpretative in materia di dimostrazione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione all’esito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2023. Consorzi stabili e requisiti del direttore tecnico.

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    I consorzi stabili possono avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, esecutrici e non, al fine di partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e di conseguire l’attestazione di qualificazione. 


    Lo ha chiarito l’Anac con il Comunicato del Presidente del 31 gennaio 2024. L’Autorità ha inoltre ribadito la permanenza del divieto che impediva alla medesima impresa di partecipare a più di un consorzio stabile, indicandone le ragioni.


    In merito alla mancata riproposizione della deroga che consentiva ai direttori tecnici delle imprese qualificate di conservare l’incarico presso la medesima impresa pur non essendo in possesso dei requisiti previsti, è stato precisato che, a decorrere dal 1° luglio 2023, anche i direttori tecnici che ricoprivano l’incarico antecedentemente al decreto n. 34/2000 devono essere in possesso dei prescritti requisiti di idoneità professionale e che le nuove disposizioni si applicano ai contratti sottoscritti a decorrere dal 1° luglio 2023 per il rilascio di una nuova attestazione di qualificazione o per il suo rinnovo. 

Comunicato ANAC del 31.01.24

Pienamente operativo sul sito ANAC il fascicolo virtuale dell’operatore economico

Il fascicolo virtuale dell’operatore economico, FVOE 2.0 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 tramite la Piattaforma dei Contratti Pubblici.

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    Novità importanti nella versione 2.0:

    •   è stato dismesso l’uso del PassOE, che è sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA - approvazione da parte dell’OE dell’accesso ai documenti

    •   l’accesso da parte della Stazione Appaltante può avvenire anche per il tramite di una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento certificata per interoperare con la PCP

    •   L’accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l’uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello e CIE). Per le sole Stazioni Appaltanti che accedono al FVOE tramite una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento (PDA) è possibile che siano previsti ulteriori strumenti di identità digitale di livello LoA 3

    •   Il FVOE 2.0 gestisce i profili di delega previsti dal comma 4 dell’art. 15 del Codice degli Appalti. Il Responsabile di Progetto (RP) può delegare le funzionalità per la gestione delle fasi di Programmazione, Affidamento ed Esecuzione rispettivamente ai seguenti soggetti: Responsabile fase programmazione, Responsabile fase affidamento, Responsabile fase esecuzione. Al momento la gestione delle deleghe non è disponibile sull’applicazione ANAC mentre può essere utilizzata sulle PDA

    •   Il profilo di Responsabile Unico del Progetto e quelli di responsabili di fase delegabili possono essere acquisiti con il servizio di Registrazione e Profilazione Utenti. Agli utenti registrati e già in possesso di un profilo di Responsabile Unico del Procedimento è stato attribuito d’ufficio anche il profilo di Responsabile Unico del Progetto utilizzabile su PCP.

    Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico offre un repository dove sono collezionati i documenti utili per la comprova dei requisiti di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici da parte dell’operatore economico.

    Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

    L’Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici. 

    La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti.


vai a ANAC - FVOE

Un consorzio stabile non può designare una consorziata non qualificata per eseguire i lavori

Un Consorzio stabile non può, per l’esecuzione dei lavori, designare una consorziata sprovvista di qualificazione. Se lo fa, verrà escluso dalla gara. L’esclusione è prevista anche se il Consorzio stabile possiede in proprio la qualificazione.

Lo motiva Anac nel parere n. 470 del 18 ottobre 2023, rilasciato in seguito all’istanza presentata da una società nell’ambito della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per il rifacimento dell’impianto elettrico ed antincendio del Palazzo di Giustizia di Crotone in Calabria.

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    La società in questione aveva chiesto se fosse legittima l’ammissione in gara di tre consorzi stabili che, in sede evidenziale, avevano designato, quali imprese esecutrici, consorziate sprovviste dei requisiti di qualificazione richiesti dalla lettera di invito. In fase di verifica della documentazione amministrativa, il Punto Istruttore designato aveva proposto al RUP l’esclusione dei tre consorzi che avevano indicato come imprese esecutrici tre consorziate sprovviste dei requisiti di qualificazione richiesti. Tuttavia, il RUP, in seguito ad un’istruttoria, ha deciso di ammettere alla successiva fase tutti i partecipanti e, all’esito dell’apertura delle offerte economiche, ha proposto l’aggiudicazione in favore di una delle società.



    l parere di Anac

    Anac precisa che spetta alla Stazione appaltante valutare la sussistenza dei requisiti di qualificazione da parte dei tre consorzi stabili che (a detta della società che ha presentato l’istanza) sarebbero stati ammessi illegittimamente alla fase di apertura delle offerte economiche.


    L’Autorità può solo limitarsi a fornire le coordinate per orientare le valutazioni della stazione appaltante ribadendo - per le gare disciplinate dal vecchio codice appalti, come quella in esame – l’indirizzo dell’Anac secondo cui la designazione, da parte di un Consorzio stabile, di una consorziata per l’esecuzione di lavori del tutto carente di qualificazione, comporta l’esclusione del Consorzio dalla gara, anche se la qualificazione è posseduta in proprio dal Consorzio. Un principio che Anac ha evidenziato anche nelle recenti Delibere n. 76 del 22 febbraio 2023 e n. 184 del 3 maggio 2023.

parere Anac n. 470 del 18/10/2023

 Come qualificarsi per l’esecuzione dei lavori : modelli da usare per l’emissione dei CEL

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice appalti, l’Anac sta procedendo all’aggiornamento dei modelli da usare per l’emissione dei certificati di esecuzione dei lavori (CEL) utili alle imprese per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica professionale. Con il comunicato del presidente del 3 ottobre 2023, l’Autorità ha chiarito che “fino a nuove indicazioni” le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano i modelli già disponibili e provvedono alla relativa trasmissione all’Anac mediante il “Servizio per il rilascio alle imprese dei certificati per i lavori eseguiti a cura delle Stazioni Appaltanti” disponibile sul portale istituzionale dell’Autorità.

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    Cosa prevede il nuovo codice


    I certificati rilasciati all'esecutore dei lavori utili alle imprese per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione e – per gli operatori economici non qualificati - per la dimostrazione dei requisiti speciali in gara sono trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all’Anac e vengono annotati nel Casellario informatico. Il Casellario costituisce una sezione della Banca dati dei contratti pubblici (BDNCP) e dialoga con il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) per consentire la verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica e per l’esecuzione dei contratti affidati.


    Emissione del Cel in caso di subappalto


    Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti emettono un unico certificato con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dall’impresa affidataria e di quelle eseguite dall’impresa o dalle imprese subappaltatrici. Un’indicazione necessaria per garantire la ricostruzione della filiera dell’esecuzione e, di conseguenza, la tracciatura digitale dell’intero ciclo di vita del contratto, oltre che per finalità di monitoraggio e controllo degli affidamenti, anche per esigenza di trasparenza. L’emissione di un’unica certificazione – sottolinea Anac - consente di scongiurare il rischio della proliferazione incontrollata di sub-affidamenti, scollegati dall’affidamento principale, già riscontrata nella prassi in numerose occasioni. Le stesse indicazioni valgono per il caso di lavorazioni affidate al contraente generale e per i relativi sub-affidamenti.


    Altre indicazioni


    Nel comunicato del presidente Anac sono forniti chiarimenti anche sul corretto utilizzo dell’Allegato B.1 e sull’emissione di certificati per interventi che prevedono l’esecuzione di lavori nella categoria OG 11 (Impianti tecnologici).

comunicato del presidente ANAC del 3 ottobre 2023

Verifica certificati di qualità rilasciati da organismi accreditati in ambito IAF, le indicazioni di Anac: Comunicato del Presidente del 20 dicembre 2022 - ISO IEC 17021-1

Prosegue l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione per la piena implementazione del Fascicolo Virtuale dell'operatore economico. Con un Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio lo scorso 20 dicembre, Anac ha indicato le modalità di verifica dei certificati di qualità rilasciati da organismi accreditati, che saranno adottate presumibilmente a decorrere dal 1° settembre 2023.

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    Sussiste piena equivalenza tra le certificazioni ISO 9001/2015 emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA e quelle emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi EA MLA, ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici. Tale equivalenza può essere affermata anche ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.


    Il Comunicato del Presidente non introduce nuovi requisiti ma fornisce anticipazioni sulle modalità di verifica delle certificazioni di qualità rilasciate da enti accreditati da organismi stranieri, che saranno adottate nel prossimo futuro. Ciò proprio per consentire agli operatori economici di organizzarsi per tempo, assicurandosi che la certificazione di qualità ottenuta da detti enti sia regolarmente inserita nel database IAF.


    Anac, constatata la recente realizzazione di un database mondiale delle certificazioni dei sistemi di gestione da parte di IAF, intende avvalersi di tale disponibilità offrendo alle autorità pubbliche la possibilità di verificare i certificati rilasciati da organismi accreditati per i sistemi di gestione. Non appena sarà possibile l’interoperabilità con la banca dati, il fascicolo virtuale dell’operatore economico permetterà la verifica dei certificati rilasciati da organismi accreditati ISO/IEC 17021-1 in ambito IAF MLA per i sistemi di gestione esclusivamente tramite IAFCERTSEARCH. La verifica sarà effettuata attraverso l’utilizzo dell’integrazione API che consente lo svolgimento di verifiche e la ricezione di avvisi in tempo reale. A decorrere da tale momento, i certificati non presenti sul database IAF non potranno essere verificati ai fini del rilascio dell’attestazione SOA e della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture bandite in Italia.

    Gli operatori economici dovranno assicurarsi che le attestazioni agli stessi rilasciate da parte di organismi accreditati in ambito IAF MLA siano correttamente inserite nel database IAF.


    Fino al momento in cui sarà disponibile la nuova funzionalità sul fascicolo virtuale dell’operatore economico, le verifiche dei certificati in oggetto, ivi compresa l’inesistenza di provvedimenti di revoca, annullamento o decadenza delle certificazioni suindicate, possono essere effettuate dalle stazioni appaltanti e dalle SOA con le modalità attualmente in uso.


Requisiti di qualificazione SOA: chiarimenti Anac sulle modalità di dimostrazione dell’adeguato organico medio annuo in presenza di trasferimenti aziendali

Con un Comunicato del Presidente l’Anac fornisce alcuni chiarimenti in relazione alle modalità di dimostrazione dell’adeguato organico medio annuo (art. 79, commi 10 e 11, del d.p.r. 207/2010), in presenza di operazioni di trasferimento aziendale.

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    Il Comunicato fornisce precisazioni sulle indicazioni e le puntualizzazioni, già fornite al riguardo agli operatori di settore con i Comunicati del Presidente del 9 marzo e 31 maggio 2016.

     

    Sono chiarite, in particolare, le modalità di comprova e verifica del requisito del costo del personale, nel caso di operatori economici che intendono conseguire l’attestato di qualificazione avvalendosi dei requisiti rivenienti da trasferimenti aziendali, come ammesso dall’art. 76, commi 9 e 10, del d.p.r. 207/2010.


    Comunicato del Presidente del 9 marzo 2021 

Comunicato 9 marzo 2021

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nel corso dell’adunanza del 17 marzo 2020, preso atto che le disposizioni contenute nel d.p.c.m. del 9 marzo 2020 hanno esteso all’intero territorio nazionale l’applicazione delle misure adottate per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus COVID-19, che hanno ridotto l’operatività di Amministrazioni e Enti pubblici, ha deliberato che le indicazioni fornite con il Comunicato del 4 marzo u.s. assumono necessariamente una valenza generalizzata e devono perciò ritenersi applicabili a tutto il territorio nazionale.

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    In riferimento alla tariffa applicata dalle SOA per l'attività di attestazione, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha provveduto al calcolo, per l'anno 2020, del valore del coefficiente di rivalutazione “R” della formula contenuta nell'Allegato C al DPR n. 207/2010.


    Alla luce del calcolo riportato nel Comunicato del Presidente ANAC del 19 febbraio 2020, si comunica, riportato, che, per l'anno 2020, il valore del coefficiente “R” è pari a 1.310.


    Nel seguente link è disponibile la versione integrale  del Comunicato.

Comunicato Presidente 4 marzo 2020

In riferimento alla tariffa applicata dalle SOA per l'attività di attestazione, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha provveduto al calcolo, per l'anno 2020, del valore del coefficiente di rivalutazione “R” della formula contenuta nell'Allegato C al DPR n. 207/2010.

Alla luce del calcolo riportato nel Comunicato del Presidente ANAC del 19 febbraio 2020, si comunica, riportato, che, per l'anno 2020, il valore del coefficiente “R” è pari a 1.310.

Nel seguente link è disponibile la versione integrale  del Comunicato.

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    Con le modifiche introdotte all’articolo 84, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, per l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.

Comunicato Presidente 4 marzo 2020

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici".

Log in | Soateam s.p.a.


ANAC comunica che gli operatori economici registrati ed autorizzati possono accedere alla visura delle annotazioni loro riguardanti presso il casellario delle imprese, secondo quanto previsto dall’art. 10, c.1, del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accesso al Casellario.

Casellario Informatico ANAC

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    Con le modifiche introdotte all’articolo 84, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, per l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.


Il principio di ultrattività dell'Attestazione SOA opera allorquando la richiesta di rinnovo sia intervenuta tempestivamente ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 comma 5 del DPR n. 207/2010 (almeno 90 giorni prima della scadenza).
Di seguito il testo completo della DELIBERA

Delibera ANAC n. 440 del 09-05-2018

Il decreto correttivo D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017.

Ai fini della qualificazione SOA è stato reintrodotto il “decennio” come periodo di attività documentabile per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e tecnica.


Le modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici entreranno il 20 maggio prossimo.

Qui di seguito il testo del decreto in argomento:

DLGS-56-2017

Adottati con una delibera dell’Autorità nuovi modelli standardizzati di comunicazione che le Stazioni appaltanti, gli Operatori economici e le Società Organismo di Attestazione dovranno utilizzare per ciascuna tipologia di informazione da rendere all’Autorità.


Delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016

ATTESTAZIONI SOA
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